Art. 1.
(Finalità e obiettivi).

      1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è questione di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, archeologico e artistico della città di Venezia e della sua laguna; ne favorisce la ricostruzione e la tutela dell'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause degli squilibri idrogeologici e del degrado esistenti; ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dei princìpi e delle azioni per lo sviluppo sostenibile nel mondo, contenuti nell'Agenda 21, definita dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia ambientale. Al perseguimento delle finalità di cui al presente comma concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia, una volta costituita, la provincia di Venezia, i comuni interessati nonché gli altri enti territoriali.
      2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, di seguito denominato «Piano generale». Il Piano generale è sottoposto a valutazione di impatto ambientale strategica, ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, per valutare preventivamente gli effetti diretti e indiretti, cumulativi e sinergici, a breve e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, prodotti sul territorio dalle diverse azioni programmate, al fine di verificare la sostenibilità

 

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ambientale degli interventi previsti dal Piano generale stesso. Il Piano generale prevede, nel quadro di un sistema finalizzato al riequilibrio e alla salvaguardia dell'ambiente lagunare veneziano:

          a) il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei marginamenti lagunari, nonché interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti;

          b) interventi diffusi di ripristino morfologico della laguna per conseguire l'ottimizzazione del ricambio tra mare e laguna e per riattivare i dinamismi naturali, assicurando contemporaneamente la funzionalità di accesso alla portualità lagunare;

          c) la riduzione dei livelli delle maree in laguna per porre al riparo gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso:

              1) interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, di reversibilità e di gradualità;

              2) interventi di riconfigurazione e sui fondali delle bocche di porto;

              3) interventi integrati per insulae e di innalzamento delle parti più basse del centro storico e delle isole dell'estuario, da attuare in connessione ai programmi di manutenzione urbana;

          d) l'apertura delle valli da pesca all'espansione della marea;

          e) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico immediatamente sversante nel corpo idrico ricettore e la ricostruzione dell'equilibrio idraulico; il ripristino delle condizioni di sicurezza e di navigazione dei corsi d'acqua interni, immediatamente sversanti in laguna;

          f) la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento idrico, acustico e atmosferico proveniente dal sistema produttivo; la messa in sicurezza dell'ambiente lagunare dagli effetti dell'inquinamento prodotto dai siti inquinati;

 

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          g) interventi di approvvigionamento idrico;

          h) la progressiva estromissione del trasporto di prodotti petroliferi e loro derivati in laguna;

          i) il riconoscimento della laguna di Venezia come area di importanza internazionale ai sensi della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

          l) gli interventi per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana attuati ai sensi del comma 4.

      3. L'esecuzione degli interventi alle bocche di porto previsti dal comma 2, lettera c), numero 1), è subordinato:

          a) alla verifica, da parte del Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 2, di un adeguato avanzamento del risanamento e del riequilibrio del sistema lagunare e del suo bacino idrografico e particolarmente degli interventi di cui alle lettere a), b), d), e), f) e h) del comma 2 del presente articolo come definiti dal Piano generale;

          b) ai risultati della valutazione di impatto ambientale e della valutazione d'impatto ambientale strategica di cui alla citata direttiva 2001/42/CE del complesso delle opere previste dal Piano generale;

          c) alla preventiva presentazione di un piano economico comprendente i costi di costruzione e di manutenzione, da predisporre prima dell'avvio degli interventi, che individui le disponibilità finanziarie e che sia realizzabile in un periodo di tempo determinato, atto a garantire l'esecuzione di tutti gli altri interventi previsti dal Piano generale;

          d) all'acquisizione dei pareri da parte della regione Veneto e dei comuni di Venezia, di Chioggia, di Mira e di Cavallino,

 

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della provincia di Venezia o della città metropolitana di Venezia, una volta costituita.

      4. La rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, al fine di stabilizzare l'equilibrio demografico e di avviare una nuova fase dello sviluppo economico del territorio veneziano, improntata ai princìpi della compatibilità ambientale, nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia, è attuata attraverso:

          a) un insieme coordinato di misure atte a incentivare il mantenimento della residenza nel centro storico veneziano, anche attraverso l'insediamento di nuova popolazione residente;

          b) l'acquisizione da parte degli enti locali di aree site nei comuni di Venezia, di Chioggia, di Mira e di Cavallino da destinare a insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse;

          c) la concessione di incentivi e agevolazioni per le aziende pubbliche e private o per i sistemi di imprese, la cui specificità sia stata riconosciuta dall'Unione europea, localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel centro storico di Venezia e nelle isole della sua laguna, per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;

          d) la concessione di contributi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle strutture portuali e intermodali dell'area lagunare nonché per l'infrastrutturazione informatica e delle telecomunicazioni della città;

          e) la concessione di contributi per la riconversione ecologica di imprese o di sistemi di imprese;

          f) il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione di immobili demaniali, anche di carattere storico e artistico, siti nei comuni di Venezia, di Chioggia, di Mira e di Cavallino;

          g) il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione

 

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del patrimonio storico, architettonico e vallivo costituito dai casoni lagunari in tutta la laguna di Venezia.

      5. La manutenzione urbana della città di Venezia, considerate le particolari condizioni fisiche e strutturali della città d'acqua, è attuata attraverso un complesso di interventi quali:

          a) interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio, in particolare scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e di fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente, messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle parti basse della città;

          b) la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche negli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi, da realizzare previa convenzione con il comune di Venezia, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;

          c) la predisposizione di un piano di sicurezza antincendio, considerata la particolare struttura urbana ed edilizia di Venezia e di Chioggia;

          d) i provvedimenti per ridurre il moto ondoso nell'intero bacino lagunare;

          e) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico.